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Siae

La convenzione Feniarco-Siae

Feniarco, in data 15 marzo 2006, ha stipulato un importante accordo con la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), costituito da 13 articoli, volto a disciplinare le esecuzioni musicali gratuite di repertorio amministrato dalla Sezione Musica effettuate con esibizioni "dal vivo", su tutto il territorio nazionale, da complessi corali (con accompagnamento di non più di due strumenti musicali) aderenti a Feniarco.

TARIFFE 2024 IN VIGORE

Agli importi va aggiunta IVA 22%.

A) Compensi per singole esecuzioni gratuite fuori abbonamento
Categoria complessi

Compensi per ciascuna esibizione
Fino a 100 presenze€ 75,05
Da 101 a 300 presenze€ 106,20
Oltre 300 presenze€ 221,60

B) Compensi per esecuzioni gratuite in abbonamento
Compenso forfettario globale per n. 10 esibizioni gratuite non correlate ad alcun parametro € 244,95
N.B. L'abbonamento è riservato ai complessi corali che eseguono esclusivamente repertorio folclorico e/o canti di montagna.

Scarica qui i PDF dell'accordo Feniarco-Siae

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Accordo (2006)
tra Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e
Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (FE.N.I.A.R.CO)

PREMESSO
- che l'attività svolta dalle formazioni corali è significativamente rappresentativa di una identità culturale tradizionale ed è finalizzata a promuovere e stimolare, soprattutto nei giovani, l'interesse continuativo per tale settore; che, concepita in tale ottica, l'attività espletata dai complessi corali si concretizza come una prestazione espressa a favore della collettività principalmente nell'ambito di manifestazioni musicali, cerimonie commemorative, civili, politiche, patriottiche, religiose, sociali, sportive e similari;
- che la Società degli Autori ed Editori nella regolamentazione delle utilizzazioni di repertorio amministrato deve tenere conto e salvaguardare gli interessi e le aspettative degli aventi diritto;

LE PARTI
Società Italiana degli Autori ed Editori, di seguito denominata SIAE
e
Federazione Nazionale Italiana della Associazioni Regionali Corali, di seguito denominata FENIARCO

CONVENGONO di sottoscrivere il presente accordo che sostituisce l'accordo-ponte del 27/12/2001.
Firmato Feniarco (Il Presidente, Sante Fornasier), Siae Roma

ARTICOLO 1
Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina le esecuzioni musicali gratuite di repertorio aministrato dalla Sezione Musica effettuate con esibizioni "dal vivo", su tutto il territorio nazionale, da complessi corali (con accompagnamento di non più di due strumenti musicali) aderenti a FENIARCO, di seguito sinteticamente indicati come "complessi", ed organizzate:
- nei locali ove ha sede il complesso musicale;
- in locali o spazi esterni messi a disposizione del complesso musicale e liberamente aperti al pubblico.

ARTICOLO 2
Esclusioni

Si intendono espressamente escluse dal campo di applicazione dell'accordo, le esecuzioni effettuate:
1. nell'ambito di manifestazioni gratuite e non gratuite organizzate da terzi.
L'esecuzione gratuita del complesso - costituente l'unica esibizione spettacolistica prevista nel programma dei festeggiamenti gratuiti organizzati da terzi - viene, invece, ricondotta nella sfera applicativa prevista dall'articolo 1;
2. nell'ambito di manifestazioni non gratuite organizzate dai complessi stessi.
La valutazione della manifestazione "non gratuita", ove sorgano incertezze applicative, sarà rimessa all'esame del Comitato Paritetico previsto dall'articolo 13 del presente
accordo.
In attesa della determinazione del Comitato Paritetico il complesso dovrà costituire, per la manifestazione oggetto dell'esame, un deposito di misura pari al 70% dei compensi per diritto d'autore dovuti per le singole esecuzioni gratuite (fuori abbonamento).
Per quanto riguarda le fattispecie escluse dal presente accordo - nelle quali il complesso è direttamente organizzatore - verranno applicate le specifiche normative di riferimento.

ARTICOLO 3
Criteri di determinazione dei compensi per diritto d'autore

La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali, di cui al precedente articolo 1, tiene conto, quale parametro, dell'affluenza prevista.

ARTICOLO 4
Compensi per diritto d'autore

I compensi di cui alla successiva tabella, vengono applicati alle esibizioni dei complessi, alle quali il pubblico è ammesso gratuitamente e liberamente e per le quali risulta la totale assenza di introiti (gli introiti di riferimento sono indicati nell'allegato accluso al presente accordo).
Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al trasporto, all'alloggio e al ristoro dei componenti il complesso.

A) Compensi per singole esecuzioni gratuite
COMPENSI PER ESECUZIONI GRATUITE
Presenze previste


Compensi per ciascuna esecuzione 
Fino a 100 presenze€ 60,13 (tariffe superate, vedi tabella attualizzata sopra riportata)
Da 101 a 300 presenze€ 85,09
Oltre 300 presenze€ 177,56

Tali compensi si applicano anche nel caso di contemporanea esibizione di più complessi corali.
Qualora le esecuzioni musicali prevedano la utilizzazione di composizioni di pubblico dominio (in versione originale o con elaborazioni non tutelate) oppure di repertorio non amministrato dalla SIAE, in misura non inferiore al 40% della programmazione totale, i compensi previsti dalla precedente tabella saranno ridotti del 40%. La riduzione sarà applicata su dichiarazione di parte e con riserva di verifica della SIAE del repertorio musicale segnalato.

B) Compensi per esecuzioni in abbonamento
I complessi che eseguono esclusivamente musiche della tradizione popolare (folclorica e canti di montagna), hanno facoltà di stipulare abbonamenti, validi per l'intero anno solare, che comprendono dieci esibizioni gratuite - effettuate dai complessi stessi - con la corresponsione di un compenso forfettario globale di € 198,55. La determinazione di tale importo non è correlata ad alcun parametro.
I complessi non potranno usufruire dei compensi in abbonamento, per le singole esecuzioni, se queste sono inserite in esibizioni musicali rientranti nel precedente punto A).

ARTICOLO 5
Manifestazioni associazionistiche

La disciplina prevista dal presente accordo si applica anche alle manifestazioni direttamente organizzate dalla Federazione firmataria, della Associazioni regionali e loro Delegazioni, ivi compresi raduni, rassegne, gemellaggi e concorsi.
Per le manifestazioni a carattere nazionale, la FENIARCO dovrà far pervenire, in tempo utile, la documentazione alla Direzione Generale per le necessarie valutazioni delle modalità organizzative.

ARTICOLO 6
Permesso spettacoli e trattenimenti

A) Singole esecuzioni musicali gratuite
Il responsabile del complesso musicale dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione, per il rilascio del permesso e la corresponsione anticipata e contestuale del compenso dovuto.
Qualora il responsabile del complesso sia impossibilitato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ad espletare le formalità previste, dovrà darne preventiva comunicazione al medesimo Ufficio - via fax o telegramma, indicando data, ora e luogo dell'esecuzione - ed impegnarsi a regolarizzare la posizione entro il quinto giorno lavorativo successivo all'esecuzione.
Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.
B) Esecuzioni musicali in abbonamento
Per le esecuzioni in abbonamento il responsabile del complesso musicale deve richiedere, anteriormente alla prima esecuzione, lo specifico "permesso" all'Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il complesso. Contestualmente alla richiesta del permesso, dovrà effettuare il pagamento dei compensi dovuti in abbonamento.
Per le esecuzioni musicali successive alla prima, il responsabile del complesso, dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE, indicato nel precedente comma, per la vidimazione del permesso stesso che dovrà essere esibito, ove richiesto, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione per l'accertamento dell'avvenuta vidimazione.
Qualora il responsabile del complesso sia impossibilitato alla vidimazione del permesso per ragioni indipendenti dalla propria volontà, la comunicazione all'Ufficio della SIAE; competente in base al luogo ove ha sede il complesso, dovrà avvenire preventivamente alla esecuzione via fax o a mezzo telegramma.
Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.
La vidimazione del permesso dovrà, comunque, essere perfezionata entro il quinto giorno successivo all'esecuzione.

ARTICOLO 7
Programma musicale

All'atto del rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" saranno forniti i "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni.
Il programma musicale, debitamente firmato nell'apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni, dovrà essere restituito all'Ufficio territoriale della SIAE che ha rilasciato il permesso, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.
L'omessa o non veritiera indicazione di opere eseguite o l'indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporterà l'applicazione, a carico dell'organizzatore titolare del permesso, delle penali previste dal "Permesso".
Nel caso in cui il programma sia costituito esclusivamente da opere di pubblico dominio eseguite nella loro forma originale (non costituenti elaborazioni tutelate) non dovrà essere corrisposto alcun compenso per diritti di esecuzione musicale.
Ove si renda necessario un superamento di istruttoria per la verifica dell'effettivo status delle opere realizzate, l'Ufficio territoriale della SIAE potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari alla misura del compenso previsto dalle precedenti tabelle, da rimborsare sulla base dell'esito degli accertamenti tecnici.
Qualora il direttore o responsabile delle esecuzioni sia impossibilitato, per motivazioni varie, a redigere o a riconsegnare il programma musicale, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio SIAE territorialmente competente, fornendo un elenco delle composizioni musicali utilizzate.

ARTICOLO 8
Attestato di adesione

Gli iscritti alla FENIARCO, per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo, devono presentare all'Ufficio della SIAE competente per territorio, l'attestato di appartenenza rilasciato dalla FENIARCO stessa, secondo il fac-simile annualmente prodotto dalla Federazione alla Direzione Generale della SIAE.
La FENIARCO si impegna a fornire, entro la fine di ciascun anno, l'elenco aggiornato dei complessi associati.

ARTICOLO 9
Inadempienze

L'inadempienza del complesso ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo, nonché negli specifici "permessi" rilasciati dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 10
Riduzioni

La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendessero necessari da parte della FENIARCO nella fase applicativa dell'accordo, riconosce ai complessi aderenti alla stessa una riduzione sui compensi determinati per "esecuzioni gratuite" ed "esecuzioni in abbonamento" nella misura del 10%.

ARTICOLO 11
Aggiornamento della misura dei compensi

La misura dei compensi previsti nel presente accordo, salvo quelli determinati in misura percentuale, è soggetta ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 12
Durata

Il presente accordo sarà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2006 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

ARTICOLO 13
Comitato Paritetico

La FENIARCO si impegna a segnalare tempestivamente ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'accordo, che sarà valutata nell'ambito di un Comitato Paritetico.

firmato
S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori
FE.N.I.A.R.CO. Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali, Il Presidente (Sante Fornasier)

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Allegato all'accordo SIAE/FENIARCO del 15 marzo 2006

LEGENDA DEGLI INTROITI COSTITUENDI BASE DI CALCOLO PER IL DIRITTO D'AUTORE
- ammontare derivante dalla vendita dei biglietti;
- ammontare derivante dalla vendita di abbonamenti - ripartiti pro-quota tra le manifestazioni cui si riferiscono;
- 50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione;
- biglietti o altri titoli che consentono l'ingresso gratuito alla manifestazione. In tal caso la base di calcolo, ai fini del Diritto d'Autore, è quella del biglietto corrispondente alla stessa categoria di posto per il quale viene rilasciato;
- diritti di prevendita dei biglietti di ingresso, unicamente nel caso in cui tale prevendita venga gestita direttamente dal soggetto organizzatore e costituisca, quindi, una maggiorazione del prezzo del biglietto d'ingresso.
Si dovrà, invece, tenere conto degli introiti derivanti dalla prevendita gestita da terzi ove il costo della prevendita superi il 15% del prezzo del biglietto. In tal caso, l'importo eccedente il 15% sarà assoggettato al Diritto d'Autore;
- quote sociali specifiche destinate alla manifestazione o ai cicli di manifestazioni;
- raccolta di oblazioni, specifiche per la manifestazione;
- 50% degli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici a corrispettivo di un rapporto contrattuale (per esempio: sponsorizzazioni a scopo turistico o di prodotti locali) destinati in modo specifico all'allestimento delle manifestazioni. Non sono presi in considerazione i proventi riferiti alla manifestazione, che complessivamente non superino € 2.600,00;
- 50% dei proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati. Non sono presi in considerazione i proventi riferiti alla manifestazione, che complessivamente non superino € 2.600,00;
- 35% degli introiti costituiti da contributi e sovvenzioni erogati con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali, destinati alla manifestazione;
- intero ammontare dei proventi derivanti da diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica.

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